L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
Si possono autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ecc.) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione devono essere in lingua italiana.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l'autenticazione della firma.